Bonus facciate 60%

Bonus facciate 60%


Il Bonus facciate 60% (ex Bonus Facciate 90%) è una agevolazione fiscale prevista per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono essere ubicati in determinate zone. In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Non ci sono limiti di spesa, pertanto la detrazione viene applicata sull’intero importo e anche per questo bonus si può optare, al posto della classica detrazione in 10 anni, per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Quali sono gli interventi che rientrano nel Bonus Facciate 60%?

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata esterna (su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti), su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Ammessi all’agevolazione solo gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata che rappresentano la "struttura opaca verticale". Vetrate, grate, i portoni, cancelli, ma anche gli interventi sulle mura che circondano l’immobile non sono inclusi nel bonus.

Chi può usufruire della detrazione per il Bonus Facciate?

Il bonus facciate 60% spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. Quindi, possono accedere alla detrazione i seguenti soggetti:

  • - persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • - enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • - società semplici
  • - associazioni tra professionisti
  • - contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Sconto in fattura o cessione del credito

Il soggetto che sostiene le spese per gli interventi previsti nel Bonus Facciate può optare per:

  • - pagamento mediante bonifico bancario dell’intero importo con recupero fiscale della detrazione 60% in 10 quote annuali di pari importo;
  • - cessione del credito d’imposta a soggetti terzi che possono effettuare successive cessioni, tra cui istituti di credito e imtermediari finanziari;
  • - sconto in fattura, ovvero sconto immediato sul corrispettivo da pagare, che viene anticipato da colui che effettua l’intervento agevolato.
Lo sconto in fattura equivale alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi legati al bonus facciate e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Lo sconto in fattura ha però un costo per chi lo applica per cui, potrebbe essere di importo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale.

Obblighi introdotti con la nuova Legge di Bilancio

La legge di bilancio 2022 ha introdotto per il Bonus Facciate 2022 l’obbligo per chi opta tra sconto in fattura o cessione del credito di presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica di congruità delle spese.

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