I nuovi metodi di calcolo
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Nell’articolo In arrivo il nuovo APE abbiamo già visto molte delle novità introdotte con il pieno recepimento delle normative europe in termine di efficienza energetica degli edifici. Per l’applicazione delle nuove regole il "D-day" era stato fissato al 1º luglio 2015 per poi essere spostato al 1º ottobre 2015. Molte le cose che cambieranno: verranno ridefinite le nuove procedura di calcolo (ogni software dovrà quindi essere aggiornato) ed i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici. Il proprietario di immobili si troverà invece un modello di APE molto diverso da quello precedente, con una grafica più semplice da interpretare e contenente informazioni sulla prestazione energetica dell’immobile sia per la climatizzazione invernale che per la climatizzazione estiva (raffrescamento). Il numero di classi energetiche passerà da 6 a 10.
Il nuovo decreto (per maggiori informazioni potete leggere l’articolo I nuovi decreti), che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, nonchè dell’applicazione di prescrizione e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, aggiornerà e sostituirà il DPR 59/2009, che ad oggi definisce i requisiti minimi e le metodologie per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. L’obiettivo è quello di arrivare a realizzare edifici a Energia Quasi Zero entro il 2020 (2018 per gli edifici pubblici), uniformando e rendendo omogenea l’applicazione delle norme in tutte le regioni.
La metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici saràaggiornata sulla base delle norme tecniche UNI/TS 11300-3 e UNI/TS 11300-4 e della Raccomandazione 14 del CTI sul calcolo dell’energia primaria ai fini della determinazione della prestazione energetica degli edifici e della loro classificazione.
La UNI/TS 11300-3:2012 (Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva) fornisce dati e metodi per la determinazione: dei rendimenti e dei fabbisogni di energia dei sistemi di climatizzazione estiva; dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva. La specifica tecnica si applica unicamente ad impianti fissi di climatizzazione estiva con macchine frigorifere azionate elettricamente o ad assorbimento. La specifica tecnica si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti: per il solo raffrescamento; per la climatizzazione estiva. La specifica tecnica non si applica ai singoli componenti dei sistemi di climatizzazione estiva per i quali rimanda invece alle specifiche norme di prodotto.
La UNI/TS 11300-4:2012 (Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria) calcola il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella UNI/TS 11300-2. Si considerano le seguenti sorgenti di energie rinnovabili per produzione di energia termica utile: solare termico; biomasse; fonti aerauliche, geotermiche e idrauliche nel caso di pompe di calore per la quota considerata rinnovabile; e per la produzione di energia elettrica:solare fotovoltaico.
Il rispetto dei requisiti mimini, sia per gli edifici di nuova costruzione che per quelli oggetto di ristrutturazioni importanti, verrà verificato mediante il confronto con un edificio di riferimento (identico per geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d’uso).
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