Articoli Energie Rinnovabili
L’articolo 2, comma 1, lettera a del Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003 definisce le fonti energetiche rinnovabili nel seguente modo: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonchè la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. In questa sezione del sito parleremo prevalentemente di fotovoltaico e solare termico. Quando parliamo di fotovoltaico facciamo riferimento ad un processo che trasforma l’energia del sole in energia elettrica. Questa trasformazione richiede ovviamente sistemi più o meno complessi che vengono detti impianti fotovoltaici, composti da un insieme di pannelli o moduli fotovoltaici collegati tra di loro. Per impianti solari termici si intende invece un tipo di impianto che trasforma l’energia solare in energia termica. Una delle sue applicazioni più comuni è il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria.
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